Per costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, le valutazioni espresse dalla Commissione di gara costituiscono manifestazione di discrezionalità tecnica di quest’ultima, avente un oggettivo carattere di opinabilità, sicché le valutazioni stesse sono censurabili davanti al giudice amministrativo soltanto in casi di evidenti errori e di manifesta illogicità, essendo in ogni caso precluso al giudice sostituire la propria soggettiva valutazione a quella della S.A. (ex multis, sentenza Consiglio di Stato n.****/2019).
Dunque, il sindacato giurisdizionale, in sostanza, incontra forti limitazioni, non potendo il Giudice impingere in valutazioni di merito ex lege spettanti all’Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica.
In sostanza, il giudizio relativo offerta, espressione di valutazioni tecniche, è suscettibile di sindacato giurisdizionale, qualora l’Amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il cd. principio di ragionevolezza tecnica (cfr. ex multis, sentenza del Consiglio di Stato, n.****/2015).
In ultimo, la stessa A.N.A.C. ha avuto modi di pronunciarsi in merito e, con delibera n.***/2018, richiamando consolidato orientamento, ha ribadito che le valutazioni effettuate dalle commissioni di gara, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione.
Avv. Domenico Vitale
Avv. Gabriele Vitale
Avv. Anna Rita De Crescenzo

© 2016 Avvocati Vitale by Molaro.eu - Tutti i diritti sono riservati.

logo-footer