La Legge 29 giugno 2022 n.79, di conversione del D.L. 30 aprile 2022 n.36, in vigore dal 30 giugno 2022, ha introdotto importanti e significative misure urgenti, finalizzate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
All’art.7 sono stati aggiunti i comma 2-ter e 2- quater:
“2-ter. L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali”.
Con il 2-ter è stato introdotta una interpretazione autentica dell’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del Codice appalti, riguardante la modifica di contratti durante il periodo di efficacia; viene previsto che devono essere incluse tra le circostanze indicate al primo periodo (vale a dire quelle impreviste ed imprevedibili) anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera; in tal modo viene consentita l’adozione di una variante in corso d’opera.
Detta variante sarà possibile, in presenza di determinati presupposti:
– non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
– non deve essere alterata la natura generale del contratto;
– le modifiche, comunque, devono assicurare la piena funzionalità dell’opera;
– la variante deve assicurare risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
Inoltre all’art.35, recante disposizioni per le ” procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza” è stata prevista la sostituzione del comma 7 bis dell”articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dal seguente comma:
7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:
1) l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
2) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
3) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
4) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
5) l’importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:
1) l’importo pari allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
2) l’importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
3) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
4) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
5) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro
” .
Il Collegio è stato introdotto dall’art.6 quater, comma 1, lettera b), D.L. 6 novembre 2021 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n.233, con funzioni in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto.
Avv. Domenico Vitale
Avv. Gabriele Vitale

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