Il Consiglio di Stato, con sentenza n.****/2019, si è pronunciato sul cd. “principio di equivalenza dei prodotti” di cui all’articolo 68 del previgente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.n.163/2006) affermando che, in ossequio allo stesso, le stazioni appaltanti non possono respingere un’offerta allorquando i prodotti e i servizi presentati, seppur difformi da un punto di vista formale, risultino sostanzialmente conformi in quanto caratterizzati da prestazioni corrispondenti a quelli richiesti dalla lex specialis.
L’art. 68 in parola – oggi abrogato dal D.Lgs.n50/2016 – al comma 1 prevedeva: “le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VII figurano nei documenti di contratto, quali il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari”.
Lo stesso articolo, poi, al comma 4 stabiliva: “Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lett. a), le stazioni appaltanti non possono respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella prova offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalla specifiche tecniche”.
Come chiarito dalla giurisprudenza, con i commi 1 e 4 del sopra citato articolo, il legislatore – allorché le offerte tecniche devono recare per la loro idoneità elementi corrispondenti a specifiche tecniche – ha inteso introdurre, ai fini della valutazione del prodotto offerto dal soggetto concorrente, il criterio dell’equivalenza, nel senso cioè che non vi deve essere una conformità formale, ma sostanziale con le specifiche tecniche nella misura in cui esse vengono in pratica comunque soddisfatte.
Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è, dunque, un presidio del canone comunitario dell’effettiva concorrenza (come tale vincolante per l’Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto.
Inoltre, la suddetta norma, come affermato in più occasione dal G.A., chiamato a fornire una interpretazione della stessa, risponde al principio del favor partecipationis, in quanto, disciplinando la possibilità per la P.A. di ammettere prodotti equivalenti, assicura un notevole ampliamento della platea dei concorrenti.
La normativa sopra richiamata è stata riprodotta nel vigente Codice Appalti (D.Lgs.n.50/2016), al comma 7 dell’art.68 che testualmente cita:
“7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”.
Per effetto di ciò, quanto statuito dal Giudice Amministrativo risulta applicabile anche in vigenza dell’attuale disciplina normativa.
Avv. Domenico Vitale
Avv. Gabriele Vitale
Avv. Anna Rita De Crescenzo

© 2016 Avvocati Vitale by Molaro.eu - Tutti i diritti sono riservati.

logo-footer