FAQ-SU-CCT

I Metodi alternativi di risoluzione delle controversie, noti anche come ADR (acronimo di Alternative Dispute Resolution), consistono in una serie di tecniche e procedimenti (ad es. mediazione, negoziazione, arbitrato) di soluzione di controversie di tipo legale attinenti a diritti disponibili, alternativi rispetto al giudizio amministrato dagli organi giurisdizionali pubblici.
Negli ultimi decenni il ricorso alle ADR, specie nel contenzioso di ambito commerciale, ha vissuto un forte incremento, rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria, perché si ritiene comunemente che esse abbiano il vantaggio di consentire una veloce ed efficace risoluzione dei conflitti insorti, con costi inferiori e maggiore riservatezza.
Il ricorso alle ADR si è affermato prima nei Paesi anglosassoni, a partire dagli anni 1970, quando negli Stati Uniti si cominciò a ricercare metodi non giurisdizionali di gestione dei contenziosi: i DRB, acronimo per Dispute Resolution Board, si configurano quali sistemi di gestione delle liti diffusi nell’ambito dei contratti internazionali di durata e vengono utilizzati soprattutto nei contratti di appalto internazionale e nelle joint venture; le procedure DRB prevedono che la gestione della controversia venga affidata ad organi terzi con il compito di valutare la situazione e concordare o proporre rimedi che consentano di superare l’impasse evitando l’attivazione di una procedura contenziosa giudiziale.
Anche l’Italia si è conformata ed ha introdotto un sistema alternativo di risoluzione delle controversie che sorgono nel corso dei lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche: è stato, così, previsto il Collegio Consultivo tecnico, introdotto dall’art.6 D.L. 15 luglio 2020 n.76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120; ed oggi pienamente operativo con l’entrata in vigore dell’art.6 quater, comma 1, lettera b), D.L. 6 novembre 2021 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n.233 (in G.U. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.).
Il menzionato art.6 quater D.L. 152/2021 ha prorogato fino al 30 giugno 2023, per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico: questo va costituito prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata.
Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell’esecuzione (comma 1).
Il comma 2 dispone sulla composizione del collegio, formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti, in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste; i membri devono essere dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.
Il comma 3 dispone sulle modalità operative del collegio, prevedendo che la inosservanza delle determinazioni del collegio viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza, invece, delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, fatto salvo il dolo.
Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dalle norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato irrituale (articolo 808-ter del codice di procedura civile), salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.
Il comma 4 prevede, anche per le opere diverse da quelle di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la facoltà per le parti di nominare comunque un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3; le parti possono anche stabilire l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all’art.5 del medesimo D.L. 76/2020.
Il comma 5 attribuisce – anche per la fase antecedente alla esecuzione del contratto – la facoltà alle stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, di costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura. Le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del comma 5 non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del primo comma, in materia di collegi obbligatori.
Il comma 6 disciplina lo scioglimento del collegio consultivo tecnico, al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.
Dal 31 dicembre 2021, il collegio può essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo tra le parti, nelle ipotesi in cui ne è prevista l’obbligatoria costituzione.
Il comma 7 reca disposizioni sui compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico.
L’art.6 quater, comma 1, lettera b), D.L. 6 novembre 2021 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n.233, ha inserito il comma 7 bis all’art.6 D.L. n.76/2020, stabilendo i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, che non possono superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l’importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l’importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro.
I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera.
Avv. Domenico Vitale
Avv. Gabriele Vitale

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