In data 17 ottobre 2017, con sentenza n.9/2017, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sull’onere motivazionale gravante in capo all’amministrazione in sede di adozione di un’ingiunzione di demolizione e conseguente alla realizzazione di un immobile in area vincolata nella radicale assenza di un valido titolo edilizio e se, in particolare, decorso un considerevole lasso di tempo dalla realizzazione dell’abuso, gravi in capo all’amministrazione un onere motivazionale aggiuntivo, che non resti limitato al solo richiamo alla normativa urbanistica violata e alla conseguente necessità di ripristinare l’ordine giuridico compromesso.
Tale questione è stata rimessa all’attenzione dell’Adunanza Plenaria con ordinanza 24 marzo 2017, n.1337 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato che ha, inoltre, chiesto di chiarire se uno specifico onere di motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico e concreto alla demolizione sia altresì ravvisabile nell’ipotesi in cui l’attuale proprietario del bene non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento del bene non denoti intenti elusivi della normativa in tema di onere di ripristino.
Con la pronuncia in oggetto l’Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
E’ stato, quindi, affermato che il carattere del tutto vincolato dell’ordine di demolizione, adottato a seguito della sola verifica dell’abusività dell’intervento, fa sì che esso non necessiti di una particolare motivazione circa l’interesse pubblico sotteso a tale determinazione.
Tale particolare onere motivazionale non occorre neanche nell’ipotesi in cui venga ordinata la demolizione di un immobile abusivo dalla cui realizzazione sia trascorso un notevole lasso di tempo; l’ordinamento, infatti, tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (in tal senso, ex multis: Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 28 febbraio 2017, n.908).
L’ordine di demolizione presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l’interesse pubblico e l’interesse privato al mantenimento in loco dell’immobile; ciò in quanto non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può in alcun modo legittimare.
L’Adunanza plenaria ritiene, in conclusione, di confermare l’orientamento secondo cui gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VI, 26 luglio 2017, n. 3694).

dott.ssa Anna Rita De Crescenzo

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