Il Giudice Amministrativo, con sentenza del Tar Campania, 9 ottobre 2017, n.****/2017 si è pronunciato sull’applicazione dell’art.87, nella parte in cui il legislatore ha riconosciuto agli operatori economici la facoltà di esibire in sede di gara certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Invero, tale articolo sancisce:
“… Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste” (comma 1);
“… Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile” (comma 2);
“Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell’articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000” (comma 3).
Nella fattispecie esaminata dal Tar Campania il ricorrente si era avvalso di un organismo indipendente presuntivamente non riconosciuto e, per effetto di ciò, nei confronti dello stesso era stato adottato dalla Stazione Appaltante provvedimento di esclusione; avverso quest’ultimo veniva proposta impugnazione innanzi il Giudice Amministrativo invocando a propria difesa proprio la disposizione normativa sopra richiamata.
Il G.A. ha rigettato il ricorso proposto – e quindi ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione – osservando che effettivamente il ricorrente non aveva fornito la prova del legittimo accreditamento dell’organismo che aveva rilasciato i certificati di qualità richiesti dalla lex specialis.
Invero, seppur l’articolo sopra richiamato prevede la possibilità per gli operatori economici di avvalersi di organismi stabiliti in altri Stati membri, comunque le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell’articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000 – circostanza, quest’ultima, nel caso di specie non provata né in sede di gara né in sede giurisdizionale.
Per effetto di ciò, il Giudice Amministrativo ha concluso che la mancanza di una “comprovatamente idonea” certificazione di qualità, dacché afferente ad un elemento essenziale dell’offerta, non avrebbe potuto non soggiacere alla sanzione espulsiva, anche in assenza di un’apposita comminatoria ad opera della lex specialis; ciò in quanto tale omissione finisce per inficiare la serietà e, quindi, la validità dell’offerta tecnica formulata dalla ricorrente, non risultando così garantita la conformità del relativo oggetto rispetto ai requisiti tecnici minimi prescritti dalla disciplina di gara.

avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale

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