Il potere della Pubblica Amministrazione di annullare d’ufficio l’aggiudicazione definitiva è riconosciuto dall’ordinamento anche dopo la stipulazione del contratto, con conseguente inefficacia di quest’ultimo.

Con una recente decisione (sentenza Consiglio di Stato, Sezione Terza, 22 marzo 2017, n.****), il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sulla legittimità dell’operato di una Pubblica Amministrazione che, in autotutela, ha annullato l’aggiudicazione definitiva dopo che l’impresa vincitrice della gara aveva finanche stipulato il contratto.
I giudici di secondo grado nell’affrontare tale problematica assai complessa e dibattuta, hanno richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria n.14/2014, la quale dopo aver escluso che l’Amministrazione possa procedere alla revoca del contratto, di cui all’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, dopo la stipula del contratto stesso, ha espressamente ricordato che la possibilità dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva anche dopo detta stipula sia «concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso».
Tale potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa Amministrazione procedente, deve essere quindi riconosciuto a questa anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237), con conseguente inefficacia di quest’ultimo.
Il fondamento normativo di tale principio, dopo le recenti riforme della l. n. 124 del 2015, viene ritrovato nella previsione dell’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell’affidamento di una pubblica commessa.

avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale

© 2016 Avvocati Vitale by Molaro.eu - Tutti i diritti sono riservati.

logo-footer