Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dallo Studio riformando la sentenza di primo grado.
In particolare, il Giudice di Secondo Grado, condividendo le tesi avanzate, ha affermato che, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato, il limite inderogabile per l’altezza massima assentibile, anche per l’incremento volumetrico, è dato dall’altezza “degli edifici preesistenti e circostanti”.
La locuzione “edifici circostanti” indica lessicalmente gli edifici che si trovano intorno all’area oggetto del permesso, senza a tali fini poter estendere l’area di interesse ad ulteriori concetti come zona o fasce territoriale o comparto e che non rilevano soltanto gli edifici confinanti, trattandosi di locuzione di distinto significato oggettivamente riferibile ad un ambito ben circoscritto.
In ragione di ciò, si è ritenuto in giurisprudenza che possano fungere da parametro ai sensi dell’art. 8 D.M. n. 1444/1968 le costruzioni, almeno tre, di altezza pari o superiore a quella prevista nel progetto, che, sebbene non confinanti con il terreno interessato dall’erigendo edificio, insistano nell’area circostante, comunque circoscritta e non eccessivamente estesa.
sentenza CDS n.2426.2026
