Recente pronuncia del Consiglio di Stato che riforma una sentenza del Tar Campania, Napoli.

Il Consiglio di Stato, con recente sentenza 23 febbraio 2017, n.****/2017, si è pronunciato su una controversa problematica che continua ad essere al centro di pronunce ed orientamenti giurisprudenziali tutt’altro che uniformi.
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Secondo Grado ha ribaltato una pronuncia con la quale il Tar Campania ha ritenuto l’avvalimento dell’attestazione SOA, presentato da una concorrente in sede di gara, idoneo a conferire alla stessa il requisito di cui era priva, ritenendo che tale contratto indicasse puntualmente quali risorse, di cui era carente la società partecipante, venivano messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (cfr. contratto di avvalimento: SOA riferita alle descritte categorie di lavori; somma di euro 50.000,00; escavatore cingolato; pala gommata; autocarro per trasporto; attrezzature da lavoro; materiali in deposito; n. 1 addetto specializzato).
Tale orientamento non è stato, tuttavia, condiviso dal Consiglio di Stato.
Invero, laddove, come nel caso di specie, oggetto dell’avvalimento sia un’attestazione SOA di cui la concorrente sia priva, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale – comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse – che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l’attestazione da mettere a disposizione.
A sostegno di tale tesi i Giudici di Appello hanno posto il richiamo al combinato disposto dell’art. 40 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici – ora sostituito dal D.Lgs.n.50/2016) e 76 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione al detto codice), secondo cui l’attestazione SOA viene rilasciata da appositi organismi a seguito di un’articolata verifica istruttoria volta a constatare la sussistenza, in capo all’impresa richiedente, oltre che dei requisiti di ordine generale, di quelli indicati nell’art. 79 del citato D.P.R. n. 207/2010, nello specifico: “a) adeguata capacità economica e finanziaria; b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa; c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) adeguato organico medio annuo”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 207/2010, per poter ottenere la qualificazione, in classifiche superiori alla I e alla II, “…le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000…”.
Dal che discende, sempre secondo il Giudice di Appello, che l’attestazione SOA costituisce il frutto di una valutazione complessiva degli svariati elementi facenti parti dell’organizzazione aziendale, che non coincide con la mera sommatoria degli stessi e che non ne consente una considerazione atomistica.
Conseguente il contratto di avvalimento finalizzato a munire l’impresa ausiliata dell’attestazione SOA, necessaria per partecipare alla gara, deve avere ad oggetto il prestito dell’insieme delle dette risorse e tale oggetto, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del citato D.P.R. n. 207/2010, dev’essere puntualmente determinato dal contratto, ovvero agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, secondo quanto recentemente affermato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con sentenza 4 novembre 2016, n.23.

avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale

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