L’attuale crisi sociale, sanitaria ed economica, ha posto, tra gli altri, il problema relativo all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al Decreto Legislativo, 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., nonché sull’esecuzione delle relative prestazioni.
Determinante, a tal fine, è stato l’intervento dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (cd. A.N.A.C.) la quale, con la recente delibera 9 aprile 2020, n.312, ha fornito importanti chiarimento al riguardo.
Con riferimento alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, l’Autorità ha ricondotto all’alveo dell’articolo 3, comma 6 bis, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 – convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, introdotto dall’articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n.18 – anche i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Di guisa, finanche per essi, l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113 bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
A tal proposito, si evidenzia che pur non esistendo una norma ad hoc che disciplini la forza maggiore, le parti potranno senz’altro ricorrere alla risoluzione del contratto laddove l’impossibilità della prestazione si protragga oltre un certo lasso di tempo oppure, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, non sia possibile ricondurre il contratto ad equità.
In merito a tale ultima ipotesi, alla luce dei recentissimi interventi governativi diretti a favorire la ripresa economica nonché la prosecuzione dei lavori da parte delle imprese, il necessario adeguamento al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, impone a queste ultime maggiori costi reclamabili alle Stazioni Appaltanti.
Tali cd. “Extra-oneri Covid” devono essere resi espliciti attraverso la formulazione di apposite riserve, attraverso le quali le imprese qualificano e quantificano minuziosamente tutti i costi aggiuntivi resisi obbligatori per la prosecuzione dell’attività di impresa, dei quali si richiede il rimborso.
Al momento, la mancanza di una disposizione normativa che disciplini nello specifico tale situazione rende necessario un intervento del governo al riguardo; ad ogni modo, ciò che appare evidente sono i maggiori costi che le imprese sono costrette a subire per far fronte alla emergenza nazionale, di cui le S.A. devono tenere conto.
Per effetto di ciò, i contratti divenuti eccessivamente onerosi per una delle parti dovranno essere necessariamente rinegoziati dai contraenti al fine di ripristinare l’equilibrio contrattuale originario o, in mancanza, potrà procedersi agli ordinari rimedi risolutori disciplinati dal codice civile.
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