L’Adunanza Plenaria, con sentenza n.10/2020, ha affrontato molteplici aspetti connessi all’accesso agli atti in materia di Contratti Pubblici.
In primis, si è soffermata sull’obbligo, da parte della P.A., di esaminare un’istanza di accesso agli atti formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato.
Il Giudice Amministrativo ha ritenuto non solo sussistente tale obbligo ma anche possibile, da parte di un operatore economico, la presentazione di un’istanza di accesso documentale sia ai sensi della L.n.241/1990 sia, contestualmente, quale accesso civico generalizzato; ciò in quanto l’art. 5, comma 11, del D.Lgs. n.33/2013 ammette chiaramente il concorso tra le diverse forme di accesso, allorquando specifica che restano ferme, accanto all’accesso civico c.d. semplice (comma 1) e quello c.d. generalizzato (comma 2), anche «le diverse forme di accesso degli interessati previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241».
L’Adunanza Plenaria si è soffermata, inoltre, sulla possibilità di estendere tali tipologie di accessi agli atti anche alla fase esecutiva dei contratti pubblici, evidenziando come quest’ultimo potrebbe essere finalizzato non solo a far valere vizi originari dell’offerta nel giudizio promosso contro l’aggiudicazione, ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta dimostrato, attraverso la prova dell’inadempimento delle prestazioni contrattuali, l’originaria inadeguatezza dell’offerta vincitrice della gara, e, in forza di questo, ottenuto la risoluzione del rapporto tra la P.A. e l’aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela.
Segnatamente all’ammissibilità dell’utilizzo del cd. accesso civico, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che lo stesso è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art.5-bis del D.Lgs. n.33/2013 in combinato disposto con l’art.53 e con le previsioni della L. n. 241/1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.
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