Con recentissima pronuncia, n.****/2021, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla possibilità o meno di apportare, successivamente alla aggiudicazione, “variazioni” al progetto offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara.
Il Giudice d’appello, conformandosi al consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che in sede di procedura di gara e allorquando il sistema di selezione sia basato sul criterio delle offerte economicamente più vantaggiosa (OEPV), le “soluzioni migliorative” si differenziano dalle “varianti”, in quanto:
– le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione;
– le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante.
In tale prospettiva le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.
In sostanza, qualora la lex specialis escluda la possibilità di apportare vere e proprie varianti di progetto, ma ammetta sia le “migliorie” che i “lavori aggiuntivi” od “opere aggiuntive” e “migliorative” – e dunque le lavorazioni non previste in progetto utili al completamento e miglioramento della qualità dell’opera sotto gli aspetti dell’utilizzo, della fruizione e della sicurezza – tali categorie di miglioramenti sfuggono alla nozione di “variante”, rientrando piuttosto fra le integrazioni, precisazioni e migliorie, che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.
Studio Legale Vitale

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