Con recente pronuncia n.****/2020, il Consiglio di Stato ha ancora una volta ribadito che il sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia dell’offerta, effettuato dalla Stazione appaltante in sede di procedura di gara, essendo connotato da ampia discrezionalità tecnica, è consentito soltanto nei noti limiti della manifesta irragionevolezza ovvero del travisamento dei fatti da parte della stessa.
Nel caso all’esame del Giudice, veniva contestato il giudizio disposto dalla stazione appaltante relativo alla offerta presentata dall’operatore economico in sede di procedura di gara.
Il giudice di prime cure, con sentenza successivamente appellata, accoglieva il gravame e disponeva l’annullamento della determina con la quale era stata dichiarata anomala, e quindi esclusa, l’offerta economica della ricorrente, ritenendo, pertanto, illegittimo il giudizio di anomalia effettuato dalla stazione appaltante.
La parte soccombente impugnava la medesima pronuncia dinanzi al Giudice d’appello, il quale, ritenendo fondate le censure mosse dalla parte appellante, ha accolto il gravame e, per l’effetto, riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui disponeva l’annullamento della determinazione emessa dalla stazione appaltante, recante esclusione per anomalia dell’offerta economica presentata dall’appellata.
In particolare il Consiglio di Stato, ha rilevato che “costituisce jus receptum che il sindacato di legittimità può riferirsi alle valutazioni svolte dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia solamente nei limiti della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, oltre che della congruità della relativa istruttoria, ma non può in alcun modo tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità (tecnica) dell’amministrazione; con la conseguenza che, quando le valutazioni dell’amministrazione in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia ampiamente motivate sotto il profilo tecnico discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), come nel caso di specie, non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione”.
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