Il Giudice Amministrativo di Appello, con recente sentenza 12 luglio 2018, n.****/2018, ha affermato due rilevanti principi in materia di esclusione dalle gare d’appalto per gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016.
1) Non sussiste l’obbligo di dichiarazione ex art.80 nel caso in cui la precedente risoluzione contrattuale sia ancora sub iudice.
Richiamando un precedente giurisprudenziale (sentenza n.****/2018) per analogo contenzioso, il G.A. ha chiarito che nessun obbligo di segnalazione e, pertanto, nessuna omissione dichiarativa può dirsi sussistente rispetto ad un episodio risolutivo che, in quanto ancora sub iudice e non avente dunque i connotati della definitività, per espressa previsione di legge non può costituire elemento idoneo a mettere in dubbio, nemmeno astrattamente, l’integrità o l’affidabilità dell’impresa concorrente.
2) Non sussiste l’obbligo di dichiarazione ex art.80 nel caso in cui l’illecito professionale non sia ancora stato iscritto nel Casellario informatico dell’ANAC.
Il G.A., con la pronuncia in esame, ha evidenziato che per potersi ritenere integrata la causa di esclusione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal Casellario informatico dell’ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, così come è stato chiarito dalle Linee guida dell’ANAC n. 6/2016, al punto 4.6; eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono pertanto rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel Casellario, per gli effetti e con le modalità previste nell’art. 80, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016, qualora l’ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell’impresa interessata, in considerazione della importanza o della gravità dei fatti (v., sul punto, anche Cons. St., nn. ****/2017 e ****/2017).
avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale

© 2016 Avvocati Vitale by Molaro.eu - Tutti i diritti sono riservati.

logo-footer