Il Giudice Amministrativo di Appello, con recente sentenza n.****/2018, ha introdotto un importante e nuovo principio: la presenza di dipendenti pregiudicati non basta, da sola, a provare l’infiltrazione mafiosa e, conseguentemente, ad escludere un’impresa dall’assegnazione di appalti pubblici.
In particolare, è stato evidenziato che non può sussistere alcun automatismo tra la presenza di dipendenti controindicati e un tentativo di infiltrazione mafiosa; ciò in quanto, secondo il G.A., se così non fosse, se ne ricaverebbe che un soggetto pregiudicato non possa mai essere assunto da alcuna impresa, non solo se attiva nel mercato delle commesse pubbliche (e, più in generale, dell’economia pubblica), ma anche se operante nell’economia privata (Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n.****).
Ciò comporterebbe, a sua volta, che un dipendente controindicato possa essere, qualora già assunto, immediatamente e legittimamente licenziato, ma ciò non sarebbe in linea con i più recenti approdi ermeneutici del giudice del lavoro, che invece sembrano inclinare per una maggior cautela prima di risolvere il rapporto (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 10 gennaio 2018, n.****).
Tuttavia il Giudice Amministrativo non esclude che la circostanza che un’impresa abbia assunto persone controindicate, nell’assenza di ulteriori elementi, possa assumere in sé valore sintomatico della contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata, a condizione che gli operatori economici – soprattutto nei settori “a rischio” di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (quali: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri) in cui la pervasività del fenomeno mafioso è statisticamente più evidente – siano dotati dal legislatore di adeguati meccanismi preventivi per venire a conoscenza della possibile sussistenza di ragioni di controindicazione a fini antimafia, pur genericamente formulate, vieppiù nell’ipotesi in cui l’imprenditore sia già iscritto alla cd. white list, di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (equipollente all’informativa antimafia liberatoria); ciò soprattutto quando le plurime e contestuali nuove assunzioni conseguano all’adempimento di un obbligo giuridico, come nel caso della cd. clausola sociale.
Quest’ultima, si rammenta, è volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato presso il gestore uscente, ed è imposta, nella formulazione dei bandi di gara, dall’art. 50 del vigente codice dei contratti pubblici.
avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale

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