Con sentenza n. ****/2018 il Consiglio di Stato, si pronuncia sulla legittimità di un’esclusione di una ditta da una gara per non avere quest’ultima dichiarato, nel corso della gara stessa, alcune precedenti esclusioni disposte in suo danno in relazione agli affetti di un’irregolarità fiscale medio tempore rimossa e in relazione alle quali l’ANAC non aveva ravvisato gli estremi per procedere all’iscrizione nel casellario informatico ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera f-ter) e di cui al comma 12, d.lgs. 50/2016.
Il Collegio ha ritenuto, in primo luogo, che una precedente esclusione per irregolarità fiscale non potesse assumere rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale, e quindi circostanza da dichiarare, atteso che, diversamente opinando, si verrebbe a realizzare una indefinita protrazione di efficacia, “a strascico”, delle violazioni relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse, laddove l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 riconosce efficacia escludente alla partecipazione alla gara solamente sino al momento in cui il concorrente non provveda alla regolarizzazione della propria posizione, od anche ottenga la rateizzazione del debito tributario e sia in regola con i relativi pagamenti.
Oltretutto, anche laddove l’appellante avesse dichiarato la pregressa esclusione, la stazione appaltante non avrebbe potuto tenerne conto ai fini escludenti sia perché tale circostanza non era qualificabile ex se quale grave illecito professionale, sia perché essa risultava priva del carattere dell’attualità; carattere richiesto dall’articolo 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016.
In relazione alle fattispecie che qui vengono in rilievo, il Collegio ha ritenuto superato il proprio pregresso orientamento – formatosi nella vigenza dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 – secondo cui graverebbe sul concorrente l’obbligo di rappresentare alla stazione appaltante qualunque circostanza o informazione suscettibile di incidere sulla gara (quand’anche non qualificabile ex se come ‘grave illecito professionale’) e secondo cui la mancata dichiarazione di tali circostanze e informazioni rivelerebbe di per sé la scarsa affidabilità professionale del concorrente.
In conclusione, secondo i giudici di Palazzo Spada, la preclusione alla partecipazione alle gare per effetto della produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione resti confinata alle due ipotesi tipiche: a) dell’esclusione dalla medesima gara nel cui ambito tale produzione è avvenuta; b) dall’esclusione da ulteriori e successive gare (ma soltanto nel caso in cui sia intervenuta l’iscrizione dell’impresa nel casellario informatico nelle ipotesi e con i limiti di cui al comma 5, lettera f-ter) e di cui al comma 12 dell’articolo 80).
Resta, invece, preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di valutare autonomamente ai fini escludenti la condotta di un concorrente il quale abbia prodotto false dichiarazioni o falsa documentazione nell’ambito di una precedente gara e non sia stato iscritto nel casellario informatico dell’Autorità. Resta naturalmente salva l’ipotesi escludente relativa al caso in cui, al momento rilevante ai fini della successiva procedura, perduri la circostanza escludente cui si riferiva l’originaria falsità (ad es.: la situazione di irregolarità fiscale o contributiva inizialmente dichiarata come sussistente – ma in realtà non posseduta -).
avv. Domenico Vitale
avv. Gabriele Vitale

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