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La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Enel segnalando che correttamente il Consiglio di Stato, con la sentenza 21 marzo 2019 n.1884, è pervenuto alla conclusione “che del tutto condivisibilmente, pertanto, il criterio della presenza percentuale è stato ritenuto dalla sentenza appellata criterio non decisivo ai fini dell’attribuzione della concessione”.
Con tale pronuncia viene confermata, dunque, la sentenza del Consiglio di Stato con cui era stato rigettato l’appello proposto da ENEL avverso la sentenza del TAR Lazio di accoglimento del ricorso proposto da SNIE s.p.a., relativo alle doglianze di vizio del procedimento e carenza di motivazione del d.m. impugnato; segnatamente ha chiarito la corretta interpretazione dell’art. 9 d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in coordinamento disposto con l’art.7 della Legge 9 gennaio 1991, n.10 (che autorizza le imprese elettriche minori alla prosecuzione dell’attività di distribuzione con la eliminazione del limite, stabilito dall’articolo 4, n. 8, della l. 6 dicembre 1962, n.1643, come modificato dall’articolo 18 della l. 29 maggio 1982, n. 308, ovvero “a condizione che l’energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data in vigore della presente legge”.
ordinanza cassazione 12602.2021

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