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Lo scrivente studio (nella persona dell’avv. Domenico Vitale) ha assistito la società Metaenergiaproduzione s.r.l. (facente parte del Gruppo Metaenergia – che nell’anno 2016 ha raggiunto oltre 31.400 punti di fornitura, chiudendo con un fatturato consolidato di oltre 1.044 milioni), chiamata ad intervenire nel giudizio promosso dal Comune di Greve in Chiani (Fi) innanzi al Tar Firenze, per l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica del 29 maggio 2009, rep. 1245, e per la condanna dei resistenti in solido tra loro all’adempimento (in tesi, al pagamento della somma di euro 2.876.000; corrispondente alla realizzazione delle opere previste dalla convenzione e rimaste ineseguite).
Il Tar Firenze, ha accolto il ricorso promosso dal Comune condannando unicamente la società Volta S.p.a. ad adempiere integralmente alla convenzione urbanistica dedotta in giudizio.
In riferimento alla posizione di Metaenergia, invece, condividendo la tesi degli scriventi, ha accertato che la stessa non è tenuta al pagamento delle somme di cui sopra e che la convenzione in parola sarebbe ad essa opponibile solo nell’ipotesi in cui continuasse a beneficiare del piano originario a cui la convenzione accede; laddove, di converso, la stessa realizzasse una diversa opera (come, difatti, è prevista la realizzazione di una nuova e diversa Centrale Termoelettrica) non sarebbe soggetta all’adempimento della convenzione urbanistica opposta.
Tar Toscana, Firenze, n.122.2019

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