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Il TAR Campania, Napoli, ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Vitale avverso e per l’annullamento del provvedimento di esclusione del RTP ricorrente.
In particolare, i Giudici Amministrativi hanno condiviso le eccezioni di diritto, avanzate dallo Studio, relative alla legittimità e ammissibilità del recesso di uno dei mandanti per perdita dei requisiti generali, atteso che il RTP possedeva, anche senza il predetto componente, i requisiti di partecipazione alla gara.
sentenza TAR Napoli n.4314.2022

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