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Il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi dello Studio, ha accolto il ricorso in appello e riformato la sentenza in primo grado in materia di abusi edilizi e applicazione del beneficio fiscale cd. superbonus del 110%.
In particolare, in contrasto con l’orientamento maggioritario, i Giudici di Secondo Grado hanno ritenuto che l’autonomia strutturale e funzionale del procedimento di cui alla CILA Superbonus, rispetto a quello di accertamento della legittimità edilizia induce a escludere che eventuali irregolarità riferite a parti dell’immobile non interessate dalla CILA possano precludere la spettanza del beneficio; nella fattispecie, il piano seminterrato nel
quale si sarebbero concentrate dette difformità è del tutto estraneo agli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e abbattimento delle barriere architettoniche relative ai piani residenziali.
Il principio di “unitarietà dell’organismo edilizio”, valorizzato dal TAR, non può essere spinto sino a negare l’autonomia funzionale e oggettiva di lavori che non incidono sulle porzioni oggetto delle difformità
contestate.
sentenza CDS n.8959.2025

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